In verità, l`oggetto del contendere è la definizione dei rapporti, non sempre sereni, tra l`Inps e l`Albo degli artigiani.
Ma, in seguito all`entrata in vigore della legge 106 del 2011 che ribalta la precedente impostazione della legge del 1993, viene ribadito che la materia previdenziale è di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto l`Inps ha recentemente ribadito nella circolare, sopra citata, che l`obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale è connesso solo all`esercizio `effettivo` dell`attività e non alle risultanze dell`Albo.
Addirittura, si giunge ad affermare che l`obbligatorietà dell`iscrizione previdenziale all`Inps riguarda anche coloro che svolgono realmente l`attività (ad esempio parrucchieri ed impiantisti) pur in assenza di abilitazioni ed in mancanza dei requisiti professionali per l`iscrizione all`Albo degli artigiani.
Ecco allora, che applicando il metodo dell` analogia speculare, se la precedente impostazione del 1993 viene rovesciata dalla legge 106/2011, anche per i CFI che esercitano in forza di una deroga seppur in assenza dell`Albo e per i PF iscritti all`Albo Consob ma senza mandato, le cose cambiano.
Vediamo perchè.
a) Promotore finanziario.
La legge n. 662/1996 all`art. 1 comma 196 dispone l`obbligo di iscrizione alla gestione commercio per i PF per il solo fatto di essere iscritti alla`Albo Consob. Non parla di esercizio di attività, basta solo l`iscrizione all`Albo per far scattare in automatico l`obbligo contributivo.
Ma l`art. 31, comma 2, del TUF stabilisce che: ` E` promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l`offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. l`attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell` interesse di un solo soggetto.`
Pertanto, si è promotore finanziario solo se si esercita `professionalmente` in forza di un contratto di agenzia, di dipendenza o di un mandato. Non basta la semplice iscrizione all`Albo Consob. Ecco che allora il promotore finanziario iscritto all`Albo, ma in assenza di contratto da parte di un soggetto abilitato, in forza di quanto detto prima, non è obbligato all`iscrizione Inps.
b) Consulente finanziario (persona fisica)
Qui il discorso si capovolge, perchè se è vero che l`art. 18-bis, comma 1, del TUF dispone che: ` La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.`
L`Albo non è ancora in vigore, ma i consulenti finanziari operativi alla data di ottobre del 2007, possono operare ancora in forza di rinnovate deroghe legislative fino al 31.12.2012.
Dunque, per costoro, come per i parrucchieri e gli impiantisti di cui sopra, pur non essendoci l`iscrizione all`Albo, ma svolgendo realmente l`attività, permane l`obbligo di iscrizione alla gestione Inps.
Scritto per Ifanews da Antonio Mazzone