CONSOB HA AVVIATO LA CONSULTAZIONE SUL MERCATO PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI - NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/2115 - 2021/337 - D. LGS. 02.02.21 N. 17
Redazione, 12 ottobre 2021 La CONSOB ha avviato una consultazione con il mercato per introdurre le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti
![CONSOB HA AVVIATO LA CONSULTAZIONE SUL MERCATO PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI - NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/2115 - 2021/337 - D. LGS. 02.02.21 N. 17](https://www.ifanews.it/images/UE.jpg)
per il recepimento della disciplina europea in materia di prospetto che è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi di modifica di talune disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l`offerta pubblica o l`ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (`Regolamento Prospetto`), volti anche a consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le Pmi, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti.
Il 26 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/528, di attuazione del Regolamento Prospetto, così come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le Pmi (c.d. regolamento `SME Listing`).
Il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2021/337, che modifica il Regolamento Prospetto per quanto riguarda il Prospetto Ue della ripresa e introduce adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari.
Per quanto riguarda il coordinamento del Regolamento Emittenti alle nuove norme del Tuf a seguito del D.Lgs. n. 17/2021, il Regolamento risulta già sostanzialmente allineato alle nuove disposizioni in materia, per effetto della revisione già effettuata con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019.
Si è ravvisata la necessità di apportare nuove modifiche di mero coordinamento normativo e di esercitare la delega in materia di vigilanza sull`attività pubblicitaria relativa ad un`offerta al pubblico contenuta nell`articolo 101, comma 1, del Tuf, secondo cui `La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell`esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l`acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un`offerta`.