Consob, Armonia sim diventa Marzotto sim

  Conferma dell`iscrizione di `Armonia Sim spa` nell`albo delle Sim nella nuova denominazione `Marzotto società di intermediazione mobiliare spa`, in forma abbreviata `Marzotto Sim spa` LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA` E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato congiuntamente con Banca d`Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007; VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l`Albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie ai sensi dell`art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA la propria delibera n. 15542 del 29 agosto 2006, con la quale `Thesaurum Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.` o, in forma abbreviata, `Thesaurum SIM S.p.A.` è stata iscritta nell`Albo delle SIM ed autorizzata alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto terzi, collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell`emittente, gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, di cui all`art. 1, comma 5, rispettivamente, lettere b), c), d) ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO l`art. 19, comma 8, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, in forza del quale Thesaurum SIM S.p.A. è risultata autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2007, anche alla prestazione del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti di cui all`art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007 con la quale, ai sensi del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è stato aggiornato l`albo delle SIM riportante l`autorizzazione di Thesaurum SIM S.p.A. alla prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell`emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, di cui all`art. 1, comma 5, rispettivamente, lettere b), c-bis), d), e) ed t) del decreto legislativo n. 58/1998; VISTA la propria delibera n. 16912 del 3 giugno 2009, con cui è stata confermata l`iscrizione della società nell`Albo delle SIM, nella nuova denominazione di `Armonia Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.` o, in forma abbreviata, `Armonia SIM S.p.A.`; VISTA la propria delibera n. 17208 del 9 marzo 2010, con la quale Armonia SIM S.p.A. (già Thesaurum SIM S.p.A.) è stata autorizzata, su istanza, all`esercizio anche del servizio di negoziazione per conto proprio di cui all`art. 1, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 7 ottobre 2011, con la quale Armonia SIM S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell`assemblea straordinaria del 15 settembre 2011, avente ad oggetto la modificazione della denominazione sociale in `Marzotto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.`, in forma abbreviata `Marzotto SIM S.p.A.`, nonché copia del nuovo Statuto sociale; RITENUTO che non sussistano elementi ostativi alla variazione, nell`Albo di cui all`art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della denominazione sociale dell`intermediario; D E L I B E R A: E` confermata l`iscrizione, nell`Albo di cui all`art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di ARMONIA SIM S.p.A. nella nuova denominazione sociale di `MARZOTTO Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.`, in forma abbreviata `MARZOTTO SIM S.p.A.`, con sede in Milano. La presente delibera verrà portata a conoscenza della MARZOTTO SIM S.p.A. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero nei modi e nei termini di legge, e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

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