CONSIDERAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2023 DI CASSA FORENSE
Trento, 21 gennaio 2023. Di Paolo Rosa, avvocato del Foro di Trento, esperto in Diritto Previdenziale e del Lavoro.
Finalmente Cassa Forense ha pubblicato, sul sito istituzionale, il Bilancio preventivo 2023.
È noto a tutti che il 2023 sarà un anno molto complicato perché, come scrive Banca d’Italia nel suo piano strategico 2022-2025, “avviene in un momento caratterizzato da profonda incertezza anche a livello internazionale: la crisi pandemica ancora attiva sullo sfondo, le tensioni geopolitiche, l'aumento dei costi degli approvvigionamenti energetici conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, le pressioni inflazionistiche e la nuova fase della politica monetaria a livello globale ed europeo si sono sovraimpresse alle sfide poste dalla improcrastinabile transizione energetica, dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dalle riforme necessarie a dare nuovo impulso all'economia italiana”.
Lo si vede nella proiezione dei numeri (“In questo difficile contesto di scarsa visibilità di medio-lungo periodo, i mercati finanziari stanno vivendo in un clima di forte incertezza che non consente di poter proiettare nel 2023 la realizzazione attendibile di plusvalori inerenti il portafoglio della Cassa.
Conseguentemente, le stime che vengono effettuate sono in linea di continuità con una gestione improntata ad escludere significativi ritorni di attività di compravendita rimandando alla I nota di variazione rettifiche eventuali sulle componenti positive di reddito. Ovviamente l’incremento del tasso di interesse che ha impatti sulla remunerazione del c/c bancario è stato considerato”).
Secondo l’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita di Banca d’Italia del 16.1.2023, le valutazioni di peggioramento delle condizioni per investire restano ampiamente superiori a quelle di miglioramento.
Secondo il Report di novembre del MEF: “Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 10.695 milioni di euro, in aumento di 1.882 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. La crescita osservata risente della contabilizzazione nell’anno 2022 dei versamenti contributivi di competenza 2021, in conseguenza dei tempi tecnici di regolazione contabile delle transazioni relative ai versamenti della seconda rata dei contributi previdenziali in autoliquidazione, il cui termine di effettuazione era stato fissato da alcuni Enti, al 31 dicembre 2021”.
La cooperazione in un mondo frammentato, il tema a Davos dove Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum: “Le principali forze politiche, economiche e sociali stanno aumentando la frammentazione a livello globale e nazionale. Per affrontare le cause profonde di questa perdita di fiducia, dobbiamo rafforzare la cooperazione tra i governi e il settore privato, creando le condizioni per una ripresa forte e duratura. Allo stesso tempo si deve prendere atto che lo sviluppo economico deve essere reso più resiliente, più sostenibile e che nessuno deve essere lasciato indietro”.
Io consiglio di leggere il preventivo 2023 alla luce del piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto in conformità alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012 che si applica alle amministrazioni pubbliche, tra le quali rientra anche la Fondazione Cassa Forense.
A tale scopo il DPCM 2012, agli artt. 3, comma 2, lettera c) e 4, comma 1, lettera e), impone di adottare degli indicatori che consentano di misurare l’obiettivo e di monitorare la realizzazione correlato alla complessità delle attività da programmare e monitorare.
Cassa Forense individua questi indicatori in numero di 3 e precisamente:
1. avanzo da bilancio tecnico attuariale come saldo fra entrate e uscite;
2. avanzo economico;
3. funding ratio annuale secondo il modello ABO calcolato dall’attuario esterno, ex delibera del CdA del 03.05.2017.
Se andiamo alla pag. 10 del bilancio troviamo questi dati che riporto:
- gli oneri pensionistici, rispetto al bilancio tecnico, sono in aumento del 4,98%;
- le entrate contributive sono in diminuzione del 11,49%;
- le entrate patrimoniali sono in diminuzione del 3,52%;
- il patrimonio netto è in diminuzione del 1,55%;
- dal BT 2020 è certificato un progressivo deterioramento del saldo previdenziale a partire dal 2041.
A fronte di tutto ciò si attesta però che il funding ratio, che consente di stimare la sostenibilità della Cassa date le condizioni di mercato al momento dell’analisi, è pari al 38,63% in crescita rispetto all’anno precedente, pur dandosi atto che la Cassa risulterebbe non pienamente capitalizzata.
La cosa che non capisco è però questa: nel 2021 il valore attuale delle prestazioni pensionistiche maturate (il famoso debito latente) era stimato in 53,1 miliardi mentre nel 2022 risulta diminuito di quasi 9 miliardi per essere indicato pari a 44,5 miliardi cosi da aumentare, e non di poco, il funding ratio
(https://www.ordineattuari.it/media/195371/gelera_gnp2015.pdf ).
Premesso quanto hanno chiarito gli attuari, sono andato a ricostruirmi l’andamento del funding ratio negli anni precedenti a partire dal 2014, tutto da documenti ufficiali indicati:
Come è stato possibile, con tutti gli indicatori negativi, aumentare il FR da 31,00 a 38,63?
Per parte mia ho chiesto lumi in CF ma, a tutt’oggi, non ho avuto risposta.
Richiamo quanto è dato leggere a pag. 32 del preventivo 2023 dove si scrive testualmente che: “Sul lato delle spese, si registra soprattutto un aumento del flusso finanziario in uscita per la spesa pensionistica precisando che è dovuto principalmente all’aumento dell’indice ISTAT oltre che ai nuovi pensionamenti”.
Va detto anche che per il calcolo del funding ratio “In ossequio al processo di investimento mirato a garantire l’equilibrio previdenziale nel lungo periodo, in presenza di limiti dati dal debito previdenziale maturando, si è dato corso alla revisione del modello ALM (asset liability management) dell’anno precedente aggiornando i dati al 31.05.2022 e stimando il Funding ratio secondo il modello adottato dalla Cassa con delibera del 03.05.2017, ovvero il modello A.B.O. (Accrued Benefit Obbligation), nel quale le prestazioni sono calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data di valutazione e posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione e la contribuzione è posta pari a zero.”
Cassa Forense ha cambiato Advisor perché Link Consulting ha vinto la gara.
Evidentemente il nuovo Advisor, nel calcolare l’entità del debito latente, pur se usando la stessa metodologia come riportato più sopra, ha usato numeri diversi e più favorevoli rispetto a quelli usati da Prometeia, abbassando il debito di quasi 9 miliardi, che non sono proprio bruscolini.
Si tratta di capire quale sta il criterio corretto. Quale sia cioè il criterio più garantista per gli iscritti, obbligati dalla legge ad esserlo, e che non ci sia una spiegazione in bilancio mi lascia “basito”.
La cosa non è di poco conto perché su questi nuovi dati si è costruita, “In considerazione delle risultanze del modello ALM aggiornato e dell’attuale scenario macroeconomico, l’Asset Allocation Strategica per il triennio 2023-2025, rappresenta il risultato del processo di ottimizzazione del portafoglio eseguito da Link Consulting su un orizzonte di mediolungo periodo (10 anni) riportato al triennio. Il Comitato dei Delegati, con delibera del 16.09.2022, analizzata la proposta di Asset Allocation strategica e tattica che con delibera dell’8 settembre il Consiglio di Amministrazione in linea di continuità con la posizione della Commissione Bilanci e Patrimonio aveva opzionato, dopo ampia discussione ha aderito alla soluzione 2”.
Come mi ha insegnato il dott. Luca Coppini, già attuario esterno in Cassa Forense: «b) le modalità di calcolo degli oneri futuri (ABO, DBO, PBO).
A tal proposito si ricorda che:
le valutazioni cosidette ABO (Accured Benefit Obligation) tengono conto delle prestazioni calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data delle valutazioni, ma posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione;
le valutazioni DBO (Defined Benefit Obligatiobn) tengono conto delle prestazioni calcolate in base ai redditi percepiti al momento del pensionamento, ma, come nel caso ABO, in funzione delle sole anzianità maturate alla data delle valutazioni;
le valutazioni PBO (Projected Benefit Obligation) tengono conto delle prestazioni “sbloccate”, vale a dire determinate in base sia alle anzianità che ai redditi percepiti sino al momento del pensionamento» (Cassa Forense, Valutazione del funding ratio atteso, dott. Luca Coppini, Roma 19 aprile 2017).
Ma se usi lo stesso metodo ABO come è possibile arrivare a risultati cosi diversi?
Capisco che non interessa ad alcuno ma è un passaggio molto delicato agli effetti della sostenibilità di lungo periodo.
La parola ai Vigilanti, alla Corte dei Conti e alla Covip che dovrebbero disporre delle risorse tecniche per capire la diversità di calcolo, risorse che io non ho e quindi non so rispondere, se non porre la domanda evidenziando le difformità e le incongruenze.
Nelle more il regolamento sugli investimenti per le Casse di Previdenza che si attende dal 2011, non vedrà mai la luce perché sostituito nella legge di bilancio per il 2023 dallo art. 311 che cosi prevede:
«311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
Mi pare di essere in giostra, sono consapevole che agli avvocati interessa ben altro.
Concludo con la visione di Banca d’Italia che condivido:
«Un sistema finanziario robusto, moderno ed efficiente rappresenta un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del Paese, l’efficiente allocazione delle risorse e il necessario sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. L’evoluzione del contesto geopolitico, economico e tecnologico produce effetti sul sistema bancario e finanziario, incrementando la portata dei rischi esistenti e introducendone di nuovi. Allo stesso tempo l’impiego della tecnologia contribuisce a trasformare le modalità con cui il settore finanziario opera e si relaziona con i clienti e i fornitori di servizi di supporto, creando anche nuove opportunità di sviluppo. È prioritario sostenere e stimolare le innovazioni in ambito finanziario, ponendo sempre la massima attenzione al presidio dei rischi, compresi quelli di natura cibernetica. È inoltre essenziale continuare a contrastare l’illegalità in ambito economico e finanziario, rafforzando anche la cooperazione in ambito internazionale. Il sistema finanziario si trova ad affrontare la fase di progressiva uscita dalle misure di sostegno che hanno accompagnato il periodo di pandemia. La situazione che si profila è caratterizzata dal probabile acuirsi dei rischi tradizionali (credito, mercato, operativo, liquidità). Allo stesso tempo, le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dai rischi climatici stanno determinando impatti significativi sulla sostenibilità dei modelli di business, di cui gli intermediari devono tenere conto nella revisione dei propri piani strategici» Cosi sempre Banca d’Italia nel piano strategico 2022-2025.
In questa ottica CF si sta muovendo perché si legge sempre nel preventivo che: «Il progetto che ha preso avvio nel 2022 prevede che parte del patrimonio sia gestito da una SGR che fungerà da Management Company da selezionare mediante gara europea con una gestione di almeno un miliardo di euro da apportare sia alla SICAV che alla SICAF posto che la seconda può accogliere solo FIA chiusi (es Immobiliare). L’SGR utilizzerà la banca depositaria nel frattempo selezionata da Cassa e sul quale la Cassa sta lavorando per concludere il bando quanto prima».
Credo che dovranno essere risolte alcune problematiche, statutarie e regolamentari, prima di avventurarsi nella SICAV/SICAF.
Lo studio, per la verità storica, lo ho avviato io e basterebbe richiamare la mia lettera del 23.1.2008 alla Commissione bilancio di allora. Scripta manent, verba volant. Alla luce del nuovo codice degli appalti, a me pare, che anche gli investimenti richiederanno la gara europea, ma avremo altre occasioni per discuterne.