Confindustria, le pmi devono cambiare mentalità
Il commercio è dinamico, il mercato cambia. Non si può rimanere ancorati ai vecchi modelli di business, quelli che facevano del nostro orticello il nostro paradiso.
Innovazione e internazionalizzazione: queste le due prime finalita` delle ``reti di impresa``, una realta` in divenire anche da un punto di vista giuridico e fiscale, che impone, in particolare alle PMI, ``un cambio di mentalita```. Aldo Bonomi, vicepresidente di Confindustria per le reti di impresa ha aperto la Seconda giornata di un workshop sullo sviluppo del settore, partendo dai seguenti dati: i ``contratti di rete`` sono al novembre dell`anno scorso (dati Unioncamere) 523, che collegano 2803 imprese, ma la prospettiva e` quella di uno sviluppo importante.
L`obiettivo di ``Rete impresa``, come riporta Asca, e` quello di arrivare nei prossimi quattro anno a associarne 10 mila.
Fulvio D`Alvia, direttore generale di ``Rete impresa`` ha illustrato il programma, che parte dal quadro di riferimento giuridico e fiscale, per approfondire temi specifici di carattere locale, nazionale e comunitario. Un quadro normativo in fieri, che poggia principalmente sui due decreti ``sviluppo`` (legge 134/2012 e legge 17 dicembre 2012 n 221).
In particolare sul secondo decreto sviluppo, che ha superato alcune indeterminatezze della legge precedente.
Alcuni aspetti eminentemente giuridici sono stati esaminati da Marco Ravazzolo, degli Affari legislativi della Confederazione di Viale dell`Astronomia. In dettaglio: il contratto di rete, che pur preveda la costituzione di un organismo comune e di un fondo patrimoniale ``non e` dotato di soggettivita` giuridica`` di per se`, ma le imprese che hanno sottoscritto un contratto possono far acquisire alla rete soggettivita` giuridica, iscrivendola nelle sezione ordinaria del registro delle imprese; il legislatore poi prevede la partecipazione dei contratti di rete a gare e appalti pubblici; viene introdotta la possibilita` che il contratto sia redatto non solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche per atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata (questa ultima possibilita` e` esclusa per le reti con personalita` giuridica); viene disciplinata la responsabilita` della rete verso terzi.
A giudizio di Ravazzolo ``dobbiamo aspettarci ulteriori evoluzioni``, anche perche` il legislatore ha lasciato le redini lunghe allo scopo di incentivare il settore e incrementare la competitivita`.