Clamoroso, un`ipotesi di frode dell`Agenzia delle Entrate a danno dei consumatori. Sarà vero?

Il periodico “Il Salvagente” lancia lo scoop della scoperta di una ipotetica mega frode ordita dall`Agenzia delle Entrate a danni di milioni utenti italiani. Addirittura l`associazione dei consumatori Codacons parte con un immediato ricorso davanti al Tar del Lazio.

Clamoroso, un`ipotesi di frode dell`Agenzia delle Entrate a danno dei consumatori. Sarà vero?

Ma cosa è successo? Con il passaggio dell`aliquota ordinaria dell`Iva dal 20% al 21% a decorrere dal 17.09.2011, l`Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, ricorda alle società di servizi di somministrazione di acqua, luce e gas (non telecomunicazioni) quale aliquota introdurre nelle bollette che saranno emesse dopo il 16 settembre 2011.

E qui nasce il presunto scoop della redazione del Salvagente, poi ripreso dal Codacons, che accusa l`Agenzia delle Entrate di aver autorizzato l`applicazione dell`aliquota del 21% sui consumi di luce, gas ed acqua registrati nei mesi precedenti l`entrata in vigore della nuova aliquota Iva, ma inseriti nelle bollette emesse dopo il 16.09.2011, e di aver mantenuto invece l`aliquota originaria del 20% sulle bollette di conguaglio quando prevedono somme a favore degli utenti, anche se emesse dopo il 16.09.2011. E questo ha spinto il Codacons ad impugnare la circolare 45/E dell`AE dinanzi al Tar del Lazio chiedendo l`annullamento della validità del provvedimento per ingiustificato danno economico provocato agli utenti.

Ma, a mio avviso, la lettura attenta della circolare “scagiona” completamente l`Agenzia delle Entrate, in quanto nella stessa non vi è nessuna innovazione giuridica rispetto al passato, in quanto l`AE ha semplicemente ricordato (punto 3. della circolare) come nelle forniture di luce,gas,acqua erogate in periodi precedenti all`entrata in vigore della nuova aliquota, si applica sempre l`art. 6 del DPR n. 633 del 1972 che stabilisce che “l’operazione si consideri effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento “ (pertanto è corretto applicare l`Iva al 21%).

Mentre, (art. 7, lettera c, della circolare) ricorda come “ in sede di conguaglio, nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata (ovvero in questo caso il 20% e non il 21%)” perchè così prevede la risoluzione 24 ottobre 1990, n. 571646 .

Ma aggiunge: “ Nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse (bollette emesse entro il 16 settembre con aliquota del 20 per cento e bollette emesse successivamente con aliquota del 21 per cento), qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 20 e quelli fatturati al 21 per cento, si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. In particolare, qualora nel periodo interessato dal conguaglio sia stata applicata, per la maggior parte di tempo, l’aliquota del 20 per cento (ad esempio nel caso in cui il conguaglio si riferisca periodo luglio-agosto-settembre 2011), la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20 per cento. Al contrario si dovrà applicare l’aliquota del 21 per cento nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata applicata per la maggior parte del periodo stesso l’aliquota del 21 per cento (ad esempio, nel caso in cui il conguaglio si riferisca al periodo settembre-ottobre-novembre).

Ecco perchè, a mio avviso, i giudici amministrativi non potranno far altro che rigettare il ricorso presentato

Scritto per Ifanews da Antonio Mazzone

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