Banche, gli stati membri della UE possono limitarne le commissioni

La direttiva Ue sui contratti di credito ai consumatori prevede che, nei settori che essa armonizza, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento nazionale disposizioni diverse da quelle della direttiva stessa. Tuttavia, tale direttiva non vieta agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto dell`Unione, le sue disposizioni a settori non riconducibili alla sua sfera d`applicazione.

Una recente sentenza della Corte Europea, stabilisce infatti che la direttiva non osti a che uno Stato membro istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo. La regola prevista dal decreto del Governo rumeno, contro la quale la banca Volksbank ha presentato ricorso, che fa un elenco esaustivo di commissioni bancarie che il creditore puo` percepire dal consumatore, costituisce una norma di tutela dei consumatori in un settore non armonizzato dalla direttiva, e quindi non e` contraria alla direttiva Ue. La Corte replica inoltre all`argomento della Volksbank secondo il quale, dato che la normativa rumena vieta agli istituti di credito di percepire alcune commissioni bancarie, essa rende meno accessibile ai clienti residenti in Romania i crediti al consumo proposti da societa` stabilite in altri Stati membri e, pertanto, viola le norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. A questo proposito, la Corte precisa che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri applicano regole meno severe o economicamente piu` vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti nel loro territorio.

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