AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SANITA' E CORTE COSTITUZIONALE

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, SANITA' E CORTE COSTITUZIONALE

Trento, 1 marzo 2024. Di Paolo Rosa, avvocato.

Le competenze che le Regioni posso rivendicare nell’ambito dell’autonomia differenziata sono 23, cioè tutte quelle indicate come materie di legislazione concorrente nel 3° comma dell’art. 117 della nostra Costituzione.

La più importante, ho ragione di ritenere sia la sanità.

La recente esperienza del COVID ha insegnato a tutti come la rapidità e la qualità dei processi decisionali possa venir meno dalla frammentazione delle competenze su più livelli di governo, così da limitare la capacità di intervenire sulla diffusione del contagio.

Del resto l’art. 5 della nostra Carta Costituzionale così recita: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg.]”.

L’esplicito riconoscimento dei caratteri di unità e indivisibilità risponde appunto al preciso intento di scongiurare derive indipendentiste o federaliste, salvaguardando il traguardo faticosamente conquistato in epoca risorgimentale.

In questa visione sono interessanti alcuni passaggi della sentenza n. 27/2024 della Corte Costituzionale del 23 gennaio scorso.

La vicenda riguarda la pretesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta di vedersi assegnare il contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano sul territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, gas metano e gas naturale prevista nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, anche in assenza di un’espressa previsione della clausola di salvaguardia.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per una parte, e non fondate, per altra parte, le istanze della Regione Autonoma Valle d’Aosta “al fine di evitare una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.) che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese”.

Il contributo di solidarietà previsto nella Finanziaria del 2023 è una misura di politica economica, con finalità redistributive, equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento UE 18542/2022 del Consiglio del 06.10.2022, relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.

Ciò in quanto il contributo è applicato sulla quota di utili che i soggetti individuati non avrebbero ottenuto se non si fossero verificati gli eventi eccezionali che hanno determinato l’aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2022 e 2023.

La misura redistributiva trova fondamento nell’art. 122 del Trattato sul finanziamento dell’Unione Europea che consente l’adozione delle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia, rientrando dunque fra quelle riguardanti la politica economica e non fra quelle concernenti le disposizioni fiscali.