Clamorosi sviluppi sulla questione Albo. Il 30 Giugno è il D-Day
Assofinance, Associazione nazionale dei Consulenti finanziari Indipendenti comunica che:
1. Il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato; attualmente, lo stesso documento è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la firma. Seguirà, a breve, la trasmissione al Ministro dell’Economia e delle Finanze per la definitiva approvazione e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Nel nuovo Decreto sulle Liberalizzazioni, ASSOFINANCE ha appena presentato un suo emendamento all’ Art. 3. del Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 - `Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE ` – (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell`8 ottobre 2007 - Suppl.Ordinario n. 200/L) :
2 E` istituito l`albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze sentite la Banca d`Italia e la Consob, entro e non oltre il 30.06.2012
L’Emendamento proposto e presentato grazie ai Senatori Marilena Adamo e Maurizio Saia, è stato presentato con le seguenti motivazioni:
La figura del consulente finanziario ha trovato ingresso nel nostro ordinamento nel processo di recepimento della Mifid, grazie ad una disposizione di rango primario. Il riconoscimento giuridico però per divenire ufficiale ed effettivo sul mercato necessita del completamento della cornice normativa di rango secondario che ne prescriva le condizioni di operatività. E tanto a tutela sia dei clienti che si affidano ai consulenti, sia degli stessi consulenti che possono contare su regole certe di operatività e distinguersi con tali caratteristiche su un mercato competitivo qual è appunto quello della consulenza.
In questo contesto il consulente finanziario svolge una professione intellettuale protetta (come l’avvocato o il commercialista), l’esercizio della quale è subordinata all’iscrizione in un Albo professionale, incorrendo diversamente in ipotesi di esercizio abusivo della professione.
I consulenti finanziari (persone fisiche, art. 18bis del T.U.F.; persone giuridiche, art. 18ter del T.U.F. in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, patrimoniali e di indipendenza, prescritti dal d.m. n. 206/2008 e dall’atteso d.m ai sensi dell’art. 18ter), sono legittimati a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti – senza detenzione di somme di denaro e di strumenti finanziari di pertinenza della clientela – solo a seguito dell’iscrizione nell’Albo di pertinenza, previo accertamento dei prescritti requisiti ad opera dell’Organismo deputato alla tenuta dell’Albo. Per i consulenti finanziari, quindi, il momento autorizzativo coincide con l’iscrizione all’Albo che certifica, con la sua accettazione, a tutela dei clienti, il possesso dei requisiti su indicati.
Senza l’operatività dell’ Albo (possibile solo sotto l’egida dell’Organismo):
il consulente è bloccato nell’esercizio della sua professione, il risparmiatore è esposto al rischio del “sedicente” consulente finanziario.
Urge, dunque, l’intervento del MEF alla cui competenza regolamentare è rimessa l’emanazione di due decreti: uno sui requisiti di indipendenza e patrimoniali delle società di consulenza finanziaria, l’altro sui requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 18 ter, commi 1 e 2, Tuf; l’altro di nomina dei membri dell’Organismo, in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 19, comma 14, d.lgs. n. 164/2007 (decreto di recepimento della Mifid).