Appalti e Antimafia: La tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010)
Appalti e Antimafia: La tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010)
Con gli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136, entrata in vigore il 7.9.2010, sono state emanate disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
In seguito ai dubbi interpretativi emersi e alle difficoltà operative riscontrate in relazione all’applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità, con gli artt. 6 e 7 del DL 12.11.2010 n. 187, entrato in vigore il 13.11.2010, sono state emanate disposizioni interpretative, integrative e modificative di tale disciplina.
Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto delle novità intervenute.
Peraltro, in sede di conversione del DL 187/2010 potrebbero essere introdotte ulteriori novità.
Decorrenza della nuova disciplina.
Mediante una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), il DL 187/2010 ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità si applicano:
• ai contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sottoscritti dal 7.9.2010 (data di entrata in vigore della L. 136/2010);
• ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
Viene quindi recepita a livello normativo l’interpretazione che era stata fornita dal Ministero degli Interni nella circ. 9.9.2010 n. 13001/118/Gab.
Disciplina transitoria
Il DL 187/2010 ha stabilito che i contratti stipulati prima del 7.9.2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità entro il 6.3.2011.4.
Soggetti interessati
Le nuove disposizioni sulla tracciabilità, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, riguardano gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
Al riguardo, mediante una norma di interpretazione autentica, il DL 187/2010 chiarisce che l’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita:
- ai subappalti, come definiti dall’art. 118 del DLgs. 163/2006, vale a dire qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare;
• ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Utilizzo di conti correnti dedicati
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti:
• accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
• dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Al riguardo, mediante una norma di interpretazione autentica, il DL 187/2010 chiarisce che:
• ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata l’apposita comunicazione alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente circa il conto o i conti utilizzati;
• sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commessepubbliche comunicate.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.
L’art. 6 co. 2 della L. 136/2010 stabilisce invece che le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.
Comunicazioni alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente
I soggetti sopra indicati devono comunica
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